1. Obblighi imposti dal nuovo D.M. 37/08 (ex 46/90)
Viene prescritto che il Committente affidi i lavori esclusivamente ad imprese abilitate, la violazione è sanzionata, e può precludere risarcimenti assicurativi e collegamento alle Forze dell’Ordine. Pertanto prima di sottoscrivere un contratto di acquisto, il Cliente deve esaminare il Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’Azienda installatrice per la vendita di impianti antifurto per verificare che la stessa sia abilitata a realizzare gli impianti di cui alle abilitazioni lettere “A” e “B” e “G”. Il Legislatore prescrive che la camera di Commercio ed Artigianato rilasci all’installatore l’abilitazione, indicando l’attività impiantistica per la quale il soggetto risulta autorizzato. Relativamente alla vendita di impianti antifurto (antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi-ecc.) occorre avere l’abilitazione alla LETTERA B IMPIANTI ELETTRONICI) Relativamente agli impianti antincendio occorre avere l’abilitazione alla LETTERA G. Pertanto gli installatori abilitati per la sola LETTERA A. (impianti elettrici) non sono autorizzati a realizzare impianti antintrusione-videosorveglianza-controllo accessi e antincendio, né a rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità. (Scarica allegato)
2. Installazione degli impianti
Le imprese installatrici abilitate per la vendita di impianti antifurto sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte e certificati. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche UNI e CEI, si considerano costruiti a regola d’arte. Quindi per rispettare le leggi vigenti la soluzione più semplice è quella di realizzare gli impianti seguendo le indicazioni fornite dalle norme CEI e UNI, in alternativa l’installatore deve dichiarare quale norma applica.
3. Dimensionamento impianti Antintrusione e Rilevazione fumo
Per realizzare impianti ANTINTRUSIONE e impianti di RILEVAZIONE FUMO a regola d’arte, non risulta sufficiente utilizzare apparecchiature certificate, ma occorre anche dimensionare il numero ed il tipo di apparecchiature in funzione dell’ambiente e del livello di sicurezza richiesto. Attualmente gli impianti antintrusione possono essere dimensionati in ottemperanza della norma CEI 79-3:2012 e gli impianti di rilevazione fumo in ottemperanza della norma UNI 9795:2021. Quantunque gli impianti non fossero correttamente dimensionati rispetto alle norme sopra citate, NON POTRANNO essere considerati “impianto antintrusione”, e “impianto rilevazione fumo” per cui il Committente deve essere stato in modo esaustivo informato e deve essere pienamente consapevole dei limiti e dei relativi rischi e NON POTRANNO essere collegati alle Forze dell’Ordine e possono essere preclusi eventuali risarcimenti assicurativi.
4. Progetto impianto
Come previsto nel DM 37/08 si evidenzia che risulta OBBLIGATORIO, fare redigere un PROGETTO da un PROFESSIONISTA ABILITATO per installazioni nuove, modifiche, ampliamenti relativi a : - impianti per utenze domestiche aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di superficie superiore a 400 mq; - impianti relativi agli immobili adibiti ad attività' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze hanno potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; - impianti antincendio inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
5. Controllo iniziale e manutenzione impianti antincendio UNI 11224: 2019
Dal 05 Settembre 2019 è entrata in vigore la nuova revisione della NORMA UNI 11224:2019, che regola le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico dei sistemi di rilevazione e segnalazione incendio. La novità principale è l’introduzione del concetto di “anzianità dell’impianto”. In particolare, al raggiungimento del 12° anno di età dell’impianto, bisognerà prevedere operazioni da effettuarsi a scelta tra:
- Revisione del rivelatore da parte del produttore;
- Sostituzione dei rivelatori automatici di fumo, di fiamma ed aspirazione con nuovi dispositivi;
- Prova pratica come da UNI 9795 punto 8 per i rivelatori (sconsigliata, in quanto invadente e difficilmente applicabile).
La totalità dei rivelatori dovrà essere sottoposta ad una delle tre soluzioni sopraindicate, a discrezione del Committente, tra il 13° e 18° anno di età dell’impianto (nella misura di 1/6 all’anno).
6. Videosorveglianza in ambiente di lavoro
L'installazione di un impianto TVCC sui luoghi di lavoro è soggetta alla L. 300/70, o Statuto dei lavoratori, che all'art. 4 prevede che le aziende fino a 15 dipendenti (in assenza di RSU) per installare un impianto di videosorveglianza, con registrazione e non, debbano richiedere l'autorizzazione preventiva all'Ispettorato del lavoro e non è valido, in sostituzione, alcun accordo con i dipendenti. L'istanza di autorizzazione viene fatta dal committente l'impianto TVCC, preventivamente alla sua installazione.